APPROVATO IL “COLLEGATO LAVORO”
martedì 9 marzo 2010 di massimo
L’ARBITRATO E’ SOLO LA PUNTA DELL’ICEBERG SI SMANTELLANO TUTELE FONDAMENTALI DEI LAVORATORI
La Legge “Collegato Lavoro” garantisce nuove tutele per le aziende ai danni dei lavoratori: più difficile vincere cause di lavoro, impugnare licenziamenti ingiusti, ottenere giusti risarcimenti. Particolarmente garantite le aziende che fanno ricorso massiccio allo sfruttamento del lavoro precario. Diventa legge la possibilità di derogare ai CCNL, “certificando”, tramite commissioni, i contratti individuali contenenti clausole peggiorative: viene limitata la giurisdizione del giudice e si incentiva il ricorso all’arbitrato.
Certificazione dei contratti e arbitrato: vi è la possibilità di assumere lavoratori con il ricatto di sottoscrivere un contratto individuale “certificato”, dove si certifica la “libera volontà” del lavoratore di accettare deroghe peggiorative a norme di legge e di contratto collettivo, e dove il lavoratore rinuncia preventivamente, in caso di controversia o licenziamento, ad andare davanti al magistrato (rinunciando alla piena tutela delle leggi): in questo caso, il giudice viene sostituito da un collegio arbitrale che può decidere a prescindere dalle leggi e dai contratti collettivi; massima discrezionalità, da parte del collegio arbitrale, nei casi di vertenza per i lavoratori assunti con contratti precari e atipici (determinati, cocopro ecc…).
Processo del lavoro: il giudice non può entrare nel merito delle scelte organizzative e produttive poste dal datore di lavoro, non può più contestare la sostanza, le ragioni più o meno giuste delle scelte dell’azienda, ma deve limitarsi alla verifica dei requisiti formali delle azioni aziendali: questo limite si rafforza soprattutto nei casi di contratti di lavoro “certificati”, dove in giudice non può contestare le deroghe peggiorative contenute negli accordi individuali; abolito l’obbligo del tentativo di conciliazione prima del ricorso al giudice.
Licenziamenti: il giudice, nelle cause di licenziamento, deve “tener conto” di quanto stabilito nei contratti individuali e collettivi come motivi di licenziamento per “giusta causa” o “giustificato motivo”, deve considerare, più che il diritto, la situazione dell’azienda, la situazione del mercato del lavoro, il comportamento del lavoratore negli anni, ecc; tramite i contratti “certificati” si possono certificare e rendere legali motivi aggiuntivi (non previsti dalla legge e dai contratti collettivi) per licenziare liberamente il lavoratore.
Impugnazione dei licenziamenti: per i licenziamenti invalidi o inefficaci, per i contratti a tempo determinato, contratti cococo e a progetto, per i lavoratori coinvolti nei trasferimenti di ramo d’azienda, per i lavoratori che contestano forme di intermediazione del rapporto di lavoro (appalti e somministrazione), a tutti questi è introdotta, per i tempi dell’impugnazione, la prescrizione di 60 giorni a cui deve seguire, pena nullità dell’impugnazione, il ricorso o la richiesta di conciliazione entro i successivi 180 giorni. La nuova procedura ha effetto retroattivo.
Risarcimento per lavoratori a termine irregolari: nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il risarcimento onnicomprensivo è limitato tra 2,5 e 12 mensilità, il risarcimento può essere ridotto alla metà se nel CCNL di riferimento è prevista una qualsivoglia procedura o graduatoria di stabilizzazione. La norma ha effetto retroattivo.
Risarcimento per i contratti di collaborazione irregolari: il datore di lavoro che, entro il 30.09.2008, abbia fatto una qualsiasi offerta di assunzione al lavoratore in collaborazione, è tenuto unicamente a un indennizzo limitato tra 2,5 e 6 mensilità.
Attività usuranti: per salvaguardare i “conti pubblici” si introduce tra gli aventi diritto una ulteriore selezione per l’accesso alla pensione dei lavoratori esposti ad attività usuranti (graduatoria in base ai contributi versati).
Riforma degli ammortizzatori sociali: già “pagata” con l’ultima contro-riforma previdenziale, il tempo concesso al Governo, per attuare la riforma, slitta di 24 mesi.
Riordino enti previdenziali: delega al Governo per semplificare, snellire gli enti previdenziali, con un rafforzamento delle competenze dei Ministeri del Lavoro e della Sanità sugli stessi enti.
Riordino della normativa sui congedi e permessi di lavoro: a costo zero si prevede una stretta sulle attuali norme che regolano la materia, compresi i premessi per handicap già in parte resi operativi.
Mobilità ed esuberi dei dipendenti pubblici: le procedure di messa in mobilità e di esubero dei dipendenti pubblici si estendono anche nei casi di trasferimento delle competenze dalla Stato agli enti locali o in caso di esternalizzazione dei servizi.
Part-time per i dipendenti pubblici: le amministrazioni possono revocare la concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati.
Apprendistato: l’obbligo scolastico può essere assolto lavorando, già dall’età di 15 anni, con contratti di apprendistato.
Assenze per malattia: obbligo di trasmissione telematica e di rilascio del certificato di malattia esclusivamente dal medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (è esplicitamente previsto il licenziamento se la mancanza è reiterata).
Lavoro interinale: estensione dei soggetti autorizzati all’attività di intermediazione di mano d’opera: associazioni, enti bilaterali, e anche gestori di siti internet.
Contratti di prestazione occasionale: estensione dei mini cococo per i servizi di “badantato” per 240 ore all’anno solare.
Sanzioni: modifica delle sanzioni previste per il lavoro in nero, sulle infrazioni sull’orario di lavoro, previste deroghe contrattuali a livello territoriale e aziendale.
Insieme alla norme già approvate in Finanziaria (Legge 191/2009) che hanno reintrodotto il lavoro in affitto a tempo indeterminato (staff leasing) ed esteso l’utilizzo dei “buoni lavoro”, siamo di fronte al peggior attacco ai diritti dei lavoratori sulla scia del “Pacchetto Treu” e della Legge 30: è necessario rilanciare ogni iniziativa di lotta ed anche giuridica contro lo smantellamento dei diritti e l’aumento esponenziale della precarietà.
08 MARZO 2010
ASSOCIAZIONE DIFESA LAVORATORI-COBAS
PRIME CONSIDERAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE 1167 APPROVATO DAL SENATO E IN ATTESA DI FIRMA DEL CAPO DELLO STATO
Tutta la legislazione sul lavoro che si è sviluppata fin dall’inizio del secolo scorso, e persino durante il fascismo, si è mossa dall’ovvia considerazione dello squilibrio di potere contrattuale esistente tra lavoratore e datore di lavoro.
Per tentare di bilanciare questo potere contrattuale e sottrarre il lavoratore dal rischio di dover subire clausole contrattuali inique e certamente da lui non liberamente volute, la legislazione del lavoro si è dunque sviluppata su due fondamentali pilastri.
Il primo, di ordine sostanziale, riguarda la individuazione di una serie di diritti fondamentali individuati a favore del lavoratore come “indisponibili” che venivano imposti alla parte più forte, ossia al datore di lavoro, rendendo nullo ogni eventuale patto contrario (si tratta dei diritti al riposo, alle ferie, alla irriducibilità della retribuzione, alla contribuzione previdenziale, al mantenimento del professionalità raggiunta, all’attività sindacale, alla tutela della maternità, etc. etc.).
Il secondo pilastro di ordine procedurale, consiste nella effettiva esigibilità di questi diritti, e nel nostro ordinamento esso è stato perfezionato con l’individuazione, a partire dal 1973, di un rito giudiziario particolare, più celere e snello, privo sostanzialmente di costi per il lavoratore (poiché - oltre ad essere esente da bolli e tasse - anche in caso di sconfitta del lavoratore le spese legali venivano , per prassi , normalmente compensate) il cui accesso non poteva in alcun modo esser pregiudicato da eventuali clausole che prevedessero il ricorso all’arbitrato.
Già da anni i governi (dei diversi schieramenti politici) avevano iniziato ad erodere diritti da sempre ritenuti indisponibili, prima invocando la necessità di battere l’inflazione e poi la necessità di maggior flessibilità del lavoro, cominciando ad affermare tra l’altro una inesistente libertà di contrattazione del dipendente e una sua sostanziale “parità” col datore di lavoro che hanno trovato la loro enfatizzazione nella c.d. legge Biagi (si pensi solo alla sostanziale liberalizzazione delle clausole elastiche e flessibili nel lavoro part-time oggettivamente non rifiutabili da chi è in cerca di lavoro)
Sul fronte della tutela giudiziaria l’attacco fino ad oggi si era sviluppato solo individuando misure deflattive; da un lato era stata introdotta la obbligatorietà del preventivo tentativo di conciliazione avanti alla Direzione Provinciale del Lavoro con considerevole allungamento dei tempi in cui concludere una causa dei lavoro, dall’altro, evitando di parametrare gli organici dei Tribunali del Lavoro con le reali necessità, si era indotto i giudici a “difendersi” da eccessivi carichi di lavoro iniziando a condannare i lavoratori in caso di rigetto delle loro domande.
Questa forma di autotutela corporativa dei giudici a scapito dei lavoratori, che spesso si trovano a dover rinunciare al ricorso alla giustizia nel timore di non avere i mezzi “per potersela permettere”, aveva tra l’altro, dal luglio scorso, trovato sostegno dal legislatore con la modifica di un articolo che oggi impone al giudice di motivare dettagliatamente le ragioni di eventuali deroghe dal principio secondo cui le spese legali gravano sulla parte che perde il giudizio.
Se dunque ormai da tempo i pilastri posti a bilanciare lo squilibrio esistente tra lavoratore e padrone subivano gravi attacchi quello portato dal DDL 1167 appena approvato dal Senato appare dirompente perché muovendosi apparentemente solo sul piano procedurale introduce un meccanismo che rischia di vanificare qualsiasi diritto “indisponibile”.
Il cavallo di Troia è rappresentato dalla eliminazione del divieto di introdurre clausole che riducano la possibilità del lavoratore di ricorrere al giudice.
L’art. 33 a comma 8 prevede che accordi interconfederali o contratti collettivi potranno prevedere il ricorso all’arbitrato, con clausole che si chiamano “compromissorie”, e queste clausole potranno esser “liberamente” sottoscritte dal lavoratore davanti ad una commissione certificatrice che “accerti la effettiva volontà delle parti” : Se entro 12 mesi non saranno intervenuti sulla materia i previsti accordi interconfederali o i contratti collettivi interverrà a regolare la materia un decreto ministeriale. Cosa significa tutto ciò?
Significa che all’interno di un quadro che ancora deve esser definito dagli accordi (CISL e UIL sembrano già d’accordo) ovvero dal Ministro, all’atto dell’assunzione potrà esser chiesto al dipendente di firmare una clausola con la quale egli rinuncia a rivolgersi al giudice in determinate o in tutte le materie che riguardano il suo rapporto di lavoro impegnandosi a rivolgersi invece ad un collegio arbitrale. E’ evidente che se il datore porrà quella condizione il lavoratore, per poter accedere a quel lavoro, non potrà che accettarla “liberamente” con il beneplacito del commissione certificatrice .
Il risultato, però, sarà che il dipendente si troverà a subire una situazione che mai avrebbe potuto preferire rispetto alla fino ad oggi preesistente possibilità di rivolgersi in ogni caso alla giustizia ordinaria e ancora una volta si è ipocritamente presupposta una inesistente parità di forze tra chi offre e chi cerca lavoro.
Al di là dei costi senz’altro maggiori (gli arbitri vanno pagati: già prima della decisione il lavoratore dovrà versare con assegno circolare al presidente, una somma pari all’1% del valore della causa, poi ci sono le spese degli altri arbitri, nonché quelle dei legali), va considerato che gli arbitri saranno 3 e decideranno a maggioranza. Poiché uno sarà nominato dal lavoratore e l’altro dal datore di lavoro l’ago della bilancia sarà il Presidente, individuato dai primi due o dal Presidente del Tribunale in un professore universitario in materie giuridiche o in un avvocato cassazionista.
Già solo la collocazione sociale di queste due figure e le ben più possibili convergenze di interessi tra loro e le aziende non consentono di nutrire una particolare fiducia nell’imparzialità di un simile “organo giudicante”, ma il punto fondamentale non è ancora questo.
Esso sta invece e soprattutto nel fatto che questi arbitri potranno decidere secondo equità (il che vuol dire semplicemente come a loro sembri giusto) e che potrà prevedersi persino la rinuncia del lavoratore ad impugnare la loro decisione (c.d. lodo) anche quando questa sia contraria a norme di diritto o a contratti ed accordi collettivi!
Il che significa, ad esempio, che in caso di licenziamento anche quando gli arbitri lo riconoscessero illegittimo, non sarebbero tenuti a disporre la reintegrazione, con buona pace dell’art. 18 e nulla potrà poi obiettare il lavoratore! E non solo, perché nessun diritto indisponibile potrà più dirsi effettivamente tutelabile. Oltre a queste misure la nuova legge ne introduce altre non meno significative:
introduce una serie di decadenze pesantissime perché, quale che sia il tipo del contratto di lavoro a tempo indeterminato, a termine, a progetto, la sua risoluzione (anche oralmente disposta) deve essere impugnata entro sessanta giorni ed il relativo ricorso al giudice o all’arbitrato deve essere attivato entro i successivi 180 giorni. Negli stessi termini devono esser impugnate la cessione del contratto in caso di trasferimento d’azienda (dalla data del trasferimento) e la effettiva titolarità del rapporto in caso di somministrazione di lavoro irregolare (dalla data della sua cessazione).
La gravità di queste decadenze è facilmente intuibile: i lavoratori spesso scoprono in ritardo l’esistenza dei loro diritti (ad esempio che il termine del loro contratto non era valido, che la somministrazione del loro lavoro era irregolare, etc, che il loro passaggio ad altra azienda non era giustificato da un trasferimento di ramo d’azienda, etc,) altre volte ritardano anche solo ad informarsi presso il sindacato confidando nelle promesse di future riassunzioni,. Certo è che questa strettissima decadenza priverà moltissimi, e specie i lavoratori più deboli, di una possibilità di effettiva tutela.
riduce il risarcimento del danno dovuto al lavoratore assunto irregolarmente a termine per il periodo in cui è stato privo di lavoro contenendolo nei limiti tra le 2, 5 mensilità e le 6, addirittura anche in relazione ai giudizi già in corso.
elimina la necessità di ricorrere al tentativo di conciliazione ex art. 410, mantenuto come opzione possibile, ma gravato di obblighi di specificazione delle domande e delle loro ragioni (in analogia con quanto già previsto in materia di pubblico impiego) che ne appesantiscono l’utilizzo ed impongono, di fatto, già in quella fase la presenza del legale;
Oltre a questo disposto in via generale, vi sono poi nella legge altre vere “chicche” che dimostrano come il legislatore sia stato sensibile sì al “lavoro”, ma a quello delle lobbies.
E’ stata introdotta, infatti, con l’art. 50, una norma che pare colpire unicamente e clamorosamente solo i lavoratori di Atesia che, assunti irregolarmente come “Cococò”, non avevano accettato di rinunciare ai loro diritti pregressi a fronte della sola reintegra con un contratto a part-time a 500 euro mensili offerta loro da Atesia prima del 30.9.2008. Ora, in forza di questa norma retroattiva anche chi di loro ha vinto in appello, ma ancora non ha una sentenza definitiva, perderà il diritto alla reintegra e agli stipendi perduti e dovrà accontentarsi di un minimo risarcimento (tra le 2,5 e le 6 mensilità)!
Lo scempio di un simile modo di legiferare risulta ben chiaro a tutti, prima però che le parti più pericolose di questa legge inizino ad operare vi è spazio per individuare iniziative di sensibilizzazione e di lotta che siano in grado di ostacolarne l’applicazione. Vale la pena di darsi da fare.
Milano, 6 marzo 2010 - Alberto Medina
massimo
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